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Notizia 10/04/2018

Insufficienza di parcheggi in condominio


La non sufficienza di parcheggi in un condominio è un inadempimento da parte del costruttore. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2018 n. 3842, ricordando che in base alla Legge 1150/1942 (nello specifico all’articolo 41 sexies) nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, devono essere riservati idonei ed appositi spazi per i parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.



Quindi, quando un proprietario si trovasse privato del suo spazio, potrebbe rivalersi sul costruttore. Nella sentenza si legge che “la L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, così come modificato prima dalla L. n. 7 del 1967, e poi dalla L. n. 246 del 2005, prevede al comma 1, la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, così da garantire la quadratura minima corrispondente al diritto di proprietà sull'immobile di nuova costruzione; inoltre, così come stabilito nel secondo comma, gli spazi per parcheggi realizzati non sono gravati nè da vincoli pertinenziali, nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, essendo tra l'altro sempre trasferibili autonomamente da esse”.




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